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Lo statuto
Premessa
Il Conservatorio di Santa Chiara di San Miniato nasce per riduzione del Monastero omonimo, risalente al XIII secolo, in Conservatorio per l’istruzione e l’educazione femminile a seguito del Motu Proprio 21 marzo 1785 del Granduca Pietro Leopoldo.
Il capo X del suddetto Motu Proprio in particolare recita: “I Conservatori non averanno altra dependenza dai Vescovi, che per quello che riguarda l’elezione dei Confessori, la Chiesa e le Funzioni Sacre. In tutt’altro dependeranno intieramente dal Governo per mezzo del Segretario del Regio Dritto; ed averanno un Operajo secolare per dirigere l’economia, e per soprintendere all’esecuzione degli Ordini, e del loro Istituto.”
Il Conservatorio di Santa Chiara, passato quindi alle dipendenze della potestà secolare sotto la Segreteria del Regio Diritto ed amministrato da un Operaio di nomina granducale, e dopo essere sfuggito alla legge sulla soppressione delle corporazioni religiose (Legge 7 luglio 1866, n. 3036) giacché riconosciuto istituto di istruzione ed educazione, fu successivamente posto, con il R.D. 6 ottobre 1867, n. 1941, alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione con un Consiglio di Amministrazione formato da un Presidente e due Consiglieri.
Gradualmente l’istituto guadagnò la propria laicizzazione, con l’uscita delle Oblate sia dall’insegnamento che, dal 1870, dalla direzione dello stesso Conservatorio, sostituite da maestre e personale laico.
Motivi di ordine economico indussero il Governo ad affidare, nel 1931, la gestione dell’interno convitto ad un nuovo ordine religioso sulla base di una specifica convenzione.
Dopo la partenza definitiva delle religiose nel 1975 e la chiusura dell’interno convitto, l’attività del Conservatorio è proseguita con l’amministrazione del patrimonio a supporto di iniziative didattiche e culturali e della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico della istituzione.
Dalla metà degli anni ‘90, un piano decennale di recupero del complesso storico–monumentale del Conservatorio e di restauro e valorizzazione delle opere d’arte ivi custodite ha consentito, attraverso la realizzazione di spazi espositivi, la costituzione del Museo di Santa Chiara, aperto al pubblico ed inserito nel sistema museale della Città di San Miniato.
È inoltre proseguita, nel solco del dettato istituzionale e della tradizione, l’attività didattica e culturale a più livelli. Alle numerose manifestazioni ed iniziative, spesso sotto la guida della Soprintendenza ai Beni Artistici e Culturali di Pisa, si affiancano altre attività a carattere continuativo, come il doposcuola per gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori; i corsi estivi, ormai decennali, della Scuola Europea del Teatro di Pisa; i corsi di orientamento universitario della Scuola Normale Superiore di Pisa che, attraverso una più stretta collaborazione, può assicurare al Conservatorio di Santa Chiara un futuro rispettoso della sua storia e della sua tradizione e coerente con le originaria finalità di istruzione, educazione e cultura.
STATUTO
Art. 1 - Sede, durata ed ambito di operatività della Fondazione
1. La “Fondazione Conservatorio Santa Chiara” (di seguito, “Fondazione”), costituita con atto Notaio Dott. Roberto Rosselli, ha sede in San Miniato (Pisa), nella Via Roma, n. 15.
2. La durata della Fondazione è illimitata.
3. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l’estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, con l’osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto.
4. La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente nell’ambito dell’educazione, istruzione e cultura.
5. La Fondazione è sottoposta, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
6. La Fondazione assume il logos storico del Conservatorio di Santa Chiara: sulla bandiera italiana la fiaccola ed il libro con inciso il motto “labor et virtus”.
1. La Fondazione, nella continuità degli scopi originari del Conservatorio di Santa Chiara di San Miniato e nel rispetto dei principi contenuti nelle tavole di fondazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, persegue finalità di utilità sociale nei seguenti settori: a) istruzione; b) educazione; c) cultura.
2. In particolare, la Fondazione ha per scopo:
- la promozione, realizzazione e gestione di iniziative aventi finalità di istruzione ed educazione in favore di giovani;
- la promozione, la conservazione e la valorizzazione delle opere d’arte possedute e lo svolgimento di attività culturali.
3. La Fondazione considera privilegiato il rapporto con la Scuola Normale Superiore di Pisa. Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione può deliberare la partecipazione o la fusione nella fondazione universitaria che potrà essere costituita dalla Scuola Normale Superiore di Pisa.
Art. 3 - Attività della Fondazione1. La Fondazione opera senza fine di lucro.
2. Le finalità di educazione e di istruzione dei giovani di cui all’articolo precedente vengono perseguite dalla Fondazione mediante l’organizzazione e la gestione di ogni iniziativa ed attività didattica, formativa e di ricerca, anche in stretta cooperazione e collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa.
3. La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle sue finalità.
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale costituito da beni mobili e immobili di proprietà del Conservatorio di Santa Chiara, come risultante all'atto della sua trasformazione in fondazione di diritto privato e meglio descritti nell’atto costitutivo.
2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:
- eventuali avanzi di gestione;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.
3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto e dalle tavole di fondazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, la Fondazione deve conservare integri e valorizzare la Chiesa, gli arredi liturgici e le opere d’arte facenti parte del complesso monumentale del Conservatorio di Santa Chiara. Per l’officiatura della Chiesa annessa al Conservatorio e per l’utilizzo dei beni sacri e degli arredi sacri che fanno parte della dotazione patrimoniale della Fondazione, la stessa Fondazione dovrà acquisire il previo consenso dell’Ordinario della Diocesi di San Miniato.
5. L’amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenzialità e di efficacia.
1. Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e il proprio mantenimento, la Fondazione provvede ai suoi compiti con:
- il fondo di gestione iniziale costituito da beni mobili e immobili, come conferito dal Conservatorio di Santa Chiara e risultante dall'atto costitutivo;
- redditi netti derivanti dall’amministrazione del patrimonio;
- eventuali avanzi di gestione;
- atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati, e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all’accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- ogni altra entrata non destinata espressamente all’incremento del patrimonio.
1. Sono Organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Contabile.
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Esso dura in carica cinque anni e può essere confermato.
2. I consiglieri sono così designati:
- n. 1 dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- n. 4 dalla Scuola Normale Superiore di Pisa.
3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.
4. Il Presidente viene eletto, tra i membri designati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, a maggioranza dei propri componenti e può essere confermato.
5. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra tutti i membri, con le medesime modalità del Presidente, dura in carica cinque anni e può essere confermato.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.
7. I componenti designati in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la designazione di almeno due terzi dei suoi componenti, e comunque non prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e non prima che sia trascorso per ciascuno degli enti designanti il termine di sessanta giorni assegnato per le designazioni. A tale fine il Consiglio di Amministrazione in carica, entro il novantesimo giorno precedente la propria scadenza, provvede ad invitare, con lettera raccomandata, gli enti interessati a provvedere alle designazioni di rispettiva pertinenza. Gli enti interessati provvedono alle designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell’invito, comunicando il nominativo prescelto mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Trascorso tale termine, alle relative designazioni provvede direttamente il Prefetto di Pisa, su richiesta di un consigliere.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma quattro volte l’anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due consiglieri od il Revisore Contabile.
10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad eccezione di quelle indicate al successivo art. 8, comma 2, lett. h), i) e j) da assumere a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
11. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.
1. Al Consiglio di Amministrazione spetta l’esercizio della funzione di indirizzo e di governo, attraverso l’indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari e dei principi contenuti nelle tavole di fondazione, nonché attraverso la proposizione delle iniziative che ritiene opportune per il bene della Fondazione.
2. In particolare, rientrano tra le competenze del Consiglio di Amministrazione:
- l’individuazione delle linee generali nel rispetto delle quali vengono svolte l’amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;
- l’approvazione del bilancio;
- la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
- l’accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
- la nomina e la eventuale revoca del Segretario generale, con la determinazione del relativo compenso annuo;
- la ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;
- l’assunzione di partecipazioni in associazioni, fondazioni o società ovvero la fusione in altri enti;
- l’approvazione e la modifica dello Statuto;
- la nomina e la eventuale revoca del Revisore Contabile, con la determinazione del relativo compenso annuo che non deve eccedere il minimo della Tariffa professionale;
- la dichiarazione di impossibilità di funzionamento della Fondazione, ai sensi dell’art. 14.
1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno otto giorni prima della data fissata.
2. La convocazione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, viene inviata, a mezzo lettera raccomandata, al domicilio dei singoli consiglieri ed al Revisore Contabile.
3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo fax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l’adunanza.
4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
5. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario generale e sono firmati, così come i relativi estratti, dal Presidente e dallo stesso Segretario generale.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede e, in casi particolari, anche in luoghi diversi.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i legali rappresentanti di coloro che abbiano contribuito alla Fondazione, a condizione che ciò sia esplicitamente previsto al momento dell’accettazione del contributo o della donazione e che sia previsto nella convocazione.
1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell’attività della Fondazione, vigila sul suo andamento generale e sovrintende sull’andamento della gestione.
3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con efficacia immediata, anche nei confronti dei terzi, e condizionata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.
4. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.
5. Per atti determinati e categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.
1. Il Segretario generale assume la gestione della Fondazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e in attuazione delle deliberazioni adottate dal medesimo Consiglio; cura la formazione degli inventari, del progetto di bilancio e del rendiconto annuale dell’attività svolta.
Art. 12 – Revisore Contabile1. Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione a maggioranza dei propri componenti in carica, tra soggetti, esterni al proprio seno, che hanno i requisiti professionali richiesti per l’esercizio del controllo legale dei conti.
2. Il Revisore Contabile dura in carica cinque anni e può essere confermato.
3. Il Revisore Contabile assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
1. L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il progetto di bilancio, costituito dai documenti previsti dall’art. 2423 del codice civile, predisposto entro il 31 marzo di ogni anno, viene trasmesso immediatamente al Revisore Contabile, che provvede a redigere opportuna relazione.
3. Il progetto di bilancio, con la relazione del Revisore Contabile, deve restare depositato presso la sede della Fondazione per i quindici giorni di calendario che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, da convocare per l’approvazione entro il 30 aprile.
4. La relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio deve, tra l’altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione ed agli investimenti realizzati.
1. Nel caso di impossibilità di funzionamento, anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, e fermo restando in ogni caso quanto previsto dal 3° comma del precedente art. 2, la Fondazione istituita ai sensi dell’articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, assume direttamente l’amministrazione della Fondazione.
2. L’estinzione della Fondazione per impossibilità di funzionamento, anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, è deliberata dalla Fondazione istituita ai sensi dell’articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Di tale estinzione è data immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata, a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione nei cui confronti sia stata adottata la relativa delibera. La Fondazione istituita ai sensi dell’articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione. In mancanza si applicano gli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
1. La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni.
La Fondazione Conservatorio Santa Chiara è iscritta dal 15.05.2006 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Pisa al n° 145 - volume 1.